La Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021″), nell’abrogare la legge
180/1992, ha modificato il DPR 18/1967 con l’inserimento di un art.23-ter,
recante “nuove modalita’ per l’erogazione di contributi finalizzati alla
partecipazione dell’Italia ad iniziative di pace e umanitarie in sede
internazionale”.
Le Direzioni Generali che gestiscono i relativi fondi – DGMO e
DGUE – hanno elaborato degli Avvisi di pubblicita’ al fine di acquisire le
proposte presentate dai soggetti privati volte ad ottenere la concessione dei
contributi.
Tali Avvisi sono pubblicati sul sito del MAECI, alla pagina:
Con riferimento alle modalita’ di presentazione delle domande,
l’articolo 4 di ciascuno dei due Avvisi prevede che per i soggetti che hanno
sede legale presso un Paese extra-UE, la domanda venga presentata
esclusivamente per il tramite della Rappresentanza Diplomatica italiana
competente territorialmente (comma 2) e che in luogo della dichiarazione
sostitutiva di certificazioni, secondo il modello allegato all’Avviso, gli
stessi soggetti debbano produrre documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, legalizzata dalla Rappresentanza
Diplomatica italiana competente territorialmente (comma 5). Inoltre, ai fini
del rispetto del termine finale stabilito dagli Avvisi (30 settembre 2021),
fara’ fede il timbro apposto dalla Rappresentanza Diplomatica al momento della
ricezione della domanda (comma 6).